Statuto
STATUTO UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’
ARTICOLO 1
COSTITUZIONE E SCOPI
Su iniziativa dei soci fondatori è costituita un’associazione di volontariato denominata "UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ NUCERIA" (UTE NUCERIA), che si ispira alla Legge 266/91 .
L’associazione riconosce nella pace un diritto fondamentale dei popoli e di ogni individuo, in coerenza con le norme, le dichiarazioni internazionali ed i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Essa è fondata sul volontariato.
L’Associazione è apolitica e apartitica, non ha fini di lucro, ed ha lo scopo di:
contribuire alla promozione culturale degli iscritti e delle persone svantaggiate attraverso l’attivazione di corsi di istruzione, di formazione e di informazione con la gestione di strutture idonee al raggiungimento dello scopo;
promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche, pubblicazioni ed altre iniziative culturali per lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente anche di collettività estere e mediante l’utilizzo di ogni forma di comunicazione;
favorire la partecipazione degli iscritti alle attività sociali attraverso iniziative socio – ricreative, coinvolgenti anche altri gruppi di popolazione e di persone svantaggiate;
di istituire e promuovere corsi per l’attività di formazione, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e riconversione del personale di Enti pubblici e società .
Valorizzare il passato con la promozione culturale dei centri storici e dei beni culturali dove sia possibile conseguire il recupero della dignità culturale della comunità.
Far conoscere e valorizzare l’intera regione impegnando risorse professionali e culturali contribuendo alla formazione e alla crescita sociale e culturale dell’intero territorio a cominciare dalle scuole.
Promuovere il radicamento nelle realtà regionale campana la cultura dell'educazione alla pace e dei suoi presupposti fondamentali, quali i diritti umani, le libertà democratiche, la solidarietà umana, la non violenza, fondati sulla comprensione ed il rispetto reciproci anche mediante indagini e ricerche, nonché incontri, manifestazioni, convegni e seminari di informazione, formazione e studio.
Affermare la centralità della persona e dei suoi diritti, dei quali pone come obiettivo la loro concreta attuazione.
Promuovere la cultura, l’arte (legge 1080/1939) compresa la gestione di: biblioteche (legge 1409/1963), centri di documentazione, musei e ambiente (ad esclusione dell'attività, se abituale, di raccolta e riciclaggio di rifiuti) anche mediante la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico,
Organizzare e gestire corsi di formazione e/o di aggiornamento;
Gestire una casa editrice.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse ivi incluso la costituzione di un fondo di garanzia.
L’associazione può sottoscrivere accordi, convenzioni e/o protocolli d’intesa con altri enti pubblici e privati per iniziative ed attività compatibili con l’oggetto sociale. Può inoltre aderire a quelle iniziative che hanno come obiettivo il raggiungimento delle predette finalità.
ARTICOLO 2
SEDE E DURATA
L’associazione ha sede in Nocera Inferiore presso il CONVENTO di S:ANTONIO.
La sua durata è illimitata. Essa potrà costituire sedi locali in altre località del territorio europeo.
ARTICOLO 3
CATEGORIE DI SOCI
L’Associazione è costituita da soci suddivisi nelle seguenti categorie:
FONDATORI
ORDINARI
SOSTENITORI
ONORARI
I soci fondatori si identificano nelle persone che si costituiscono con l’atto costitutivo e che lo sottoscrivono;
I soci ordinari partecipano alla vita dell’associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari;
I soci sostenitori sono gli enti pubblici e privati, gli istituti, le accademie, le società ed i cittadini che versano una quota sociale non inferiore a quella deliberata dal Consiglio Direttivo; partecipano alla vita dell’associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari.
I soci onorari sono quelli che con eccezionale merito forniscono o abbiano fornito all’Associazione un contributo fattivo a cagione delle loro conoscenze professionali, o dei loro meriti civili.
La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.
Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.
L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
Le prestazioni rese dai soci nell’ambito degli scopi e dell’attività svolta dall’associazione devono intendersi prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività del socio è gratuita ovvero non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
ARTICOLO 4
MODALITA’ DI ASSOCIAZIONE
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
ARTICOLO 5
DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci hanno diritto:
a) di godere dei servizi predisposti dall’UNIVERSITA’;
b) di partecipare alla vita associativa mediante l’esercizio del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, nei limiti e con le modalità previste dal presente Statuto.
ARTICOLO 6
DOVERI ED OBBLIGHI DEI SOCI
I soci hanno il dovere:
a) di partecipare alla vita associativa, fornendo il proprio apporto per il raggiungimento degli scopi sociali in modo personale, spontaneo, gratuito ed esclusivo per fini di solidarietà;
b) di mantenere comportamenti, nella vita associativa, civile, privata e pubblica improntati al rispetto più assoluto ed alla correttezza.
c) di adoperarsi concretamente per il raggiungimento del fine sociale;
d) di rispettare tutte le norme del presente Statuto;
e) di mantenere nei confronti degli atri soci un comportamento improntato a correttezza civile e lealtà, nel rispetto della persona, della sua dignità e del suo ruolo nella vita dell’Associazione.
I soci hanno l’obbligo di versare puntualmente e per intero la quota sociale alla scadenza, secondo le modalità previste.
ARTICOLO 7
ORGANIZZAZIONE OPERATIVA
L’UNIVERSITA’ opera in piena ed assoluta autonomia nell’espletamento dei compiti istituzionali. Essa prevede uno svolgimento ciclico di un programma articolato in tre anni, con lezioni,seminari ed attività complementari, distribuite in più giorni alla settimana da novembre a maggio di ciascun Anno Accademico.
Le iscrizioni sono aperte a tutti senza limiti di età o di titoli di studio, secondo le modalità fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.
L’UNIVERSITA’, al termine del triennio, rilascia un "diploma di merito" a quanti abbiano un numero di presenze pari al almeno i due terzi dei corsi frequentati.
ARTICOLO 8
EVENTUALI COLLABORAZIONI CON TERZI
L’UNIVERSITA’ può operare in collaborazione con altre associazioni ed enti pubblici e privati, mantenendo però sempre la sua autonomia ed individualità. Può federarsi con organismi che svolgono similari attività.
L’UNIVERSITA’ potrà gestire anche corsi di formazione professionale ed altresì corsi di qualificazione e riqualificazione per gli anziani e per tutte quelle persone che vivono in condizioni di disagio sociale.
ARTICOLO 9
PATRIMONIO
Il patrimonio della Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni, rimborsi e/o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Il fondo di dotazione iniziale della Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di lire trecentomila, versate in quote identiche da tutti i fondatori.
Per l'adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:
quote versate dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione
redditi derivanti dal suo patrimonio
introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività
contributi di privati
contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
rimborsi di organismi internazionali
donazioni e lasciti testamentari
rimborsi derivanti da convenzioni
entrate derivanti da attività commerciali marginali e produttive
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.
L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. É comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
ARTICOLO 10
DISPONIBILITA’ ECONOMICHE
L’UNIVERSITA’ tende all’autofinanziamento mediante:
introiti derivanti dai diritti di segreteria e contributi spese da parte dei partecipanti;
sovvenzioni e contributi elargiti dallo Stato, da Enti pubblicfi o da privati;
oblazioni volontarie dei soci;
rendite del patrimonio.
ARTICOLO 11
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Organi dell’Associazione sono:
il Presidente;
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Collegio dei Revisori dei conti;
L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
Le prestazioni dei soggetti che rivestono cariche sociali sono gratuite. Possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.
I componenti gli organi individuali e collegiali non possono ricoprire incarichi politici.
ARTICOLO 12
IL PRESIDENTE
Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve tempestivamente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni e documentazione.
Le prestazioni derivanti dalla nomina a Presidente sono gratuite. Possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.
Qualora l’assemblea lo ritenesse utile, l’associazione potrà conferire la carica di Presidente Onorario ad una personalità del mondo della cultura che condivide gli scopi dell’associazione. Il Presidente Onorario non partecipa alla vita associativa ma annualmente il consiglio direttivo gli trasmette una relazione sulle iniziative ed attività poste in essere dall’associazione
ARTICOLO 13
L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
.
L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno: la prima per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 giugno ed una seconda volta per l’approvazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre. Essa inoltre:
provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti;
delinea gli indirizzi generali dell'attività delle Associazione;
delibera sulle modifiche al presente Statuto;
approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;
delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo di tutti gli Aderenti o da almeno il cinquanta per cento dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata presso la sua sede istituzionale.
La convocazione è fatta mediante avviso apposta nella bacheca dell’associazione, o mediante pubblicazione sul sito internet dell’Associazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia della prima che dell’eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Per la nomina del Presidente, del Presidente onorario, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 14
CONSIGLIO DIRETTIVO
La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre a un massimo di nove membri, compreso il Presidente sempre in numero dispari.
I Consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, l’assemblea dei soci elegge il sostituto che dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.
Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Le prestazioni derivanti dalla nomina a consigliere sono gratuite.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
l’elezione tra i Consiglieri ed i soci, con competenze didattiche, della Commissione per Coordinamento degli Studi. Tale Commissione svolge compiti inerenti le attività didattiche in generale, la scelta dei docenti ed iniziative promozionali. E’composta da tre membri del Direttivo (compreso il Presidente) e da due membri nominati tra soci.
l’ammissione alla Associazione di nuovi Aderenti;
la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante avviso apposto nella bacheca dell’associazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, almeno otto giorni prima.
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
ARTICOLO 15
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone da tre membri.
L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina tra i propri membri il proprio Presidente.
Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo, ovvero sono gratuite. Possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.
I Revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.
ARTICOLO 16
LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, e dei Revisori dei Conti nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.
I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.
ARTICOLO 17
BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO
Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
Entro il 31 maggio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
ARTICOLO 18
AVANZI DI GESTIONE
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 19
SCIOGLIMENTO
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato ex art. 5, comma 4, della legge 266/91 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 20
CLAUSULA COMPROMISSORIA
1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente Onorario dell’Associazione.
ARTICOLO 21
LEGGE APPLICABILE
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nella Legge 266/91, nel D.lgs 460/97 e nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice civile.
APPROVATO IL _____________________________
IL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA